Il rapporto
tra i due ordinamenti si identifica allora nel rapporto tra un ordinamento
totale ed uno parziale, giacché la norma fondante dell’ordinamento inferiore
appartiene all’ordinamento superiore. Per Kelsen il diritto interno degli Stati non è che un
'ordinamento parziale' rispetto all'universalità dell'ordinamento
internazionale ed è anzi la piena giuridicità e la validità di quest'ultimo a
conferire validità agli ordinamenti statali. Il fondamento supremo di
validità di ogni ordinamento sarà allora la norma fondamentale dell’ordinamento
superiore, addotto come tale nel caso di una integrazione e corrispondenza tra
il generale e il particolare, dialettica che ha come soluzione la concezione
dualistica del diritto (coesistenza dei due ordinamenti). Fondamento che avvalora il salto di qualità
che dalla costruzione dualistica sfocia nella costruzione monistica
dell’ordinamento è il “riconoscimento” del diritto internazionale attraverso la
spinta volontaristica della sfera sociale dello Stato particolare. Poiché il
fondamento giuridico degli altri Stati fa leva sul riconoscimento del proprio
Stato particolare, è chiaro che l’unità costitutiva degli Stati sia lo Stato
particolare, il quale a sua volta oscura momentaneamente se stesso per far
posto agli altri ordinamenti riconoscendone la sovranità e ammettendo la
necessità di un diritto internazionale. La costruzione dualistica nega quindi
se stessa passando attraverso il riconoscimento degli altri Stati. La
prospettiva del non-riconoscimento consisterebbe invece nella caduta nel
solipsismo, nell’estremo soggettivismo che sfocia nel centrismo dell’Io come
soggetto produttivo di “volontà e rappresentazione” (inevitabile è il
riferimento a Schopenhauer); il diritto internazionale sarebbe in termini
meramente filosofici, l’oggettivazione del Io.
Kelsen risolve magistralmente la questione della contraddizione tra diritto internazionale e diritto dello stato singolo in due vie:
Kelsen risolve magistralmente la questione della contraddizione tra diritto internazionale e diritto dello stato singolo in due vie:
a)
Tra l’ordinamento nazionale e quello
internazionale non può esserci contraddizione poiché il riconoscimento dell’uno
e dell’altro si basa sulla medesima “volontà”, ovvero spinta della sfera
sociale dei singoli Stati.
b) Uno
degli argomenti a favore della teoria della contraddizione tra i due
ordinamenti è che all’interno di questi esistano norme tra loro inconciliabili
che confliggono e si invalidano a vicenda. Esse sono tuttavia un fenomeno
ricorrente già all’interno dei singoli ordinamenti ma non per questo la loro
esistenza pregiudica l’unitarietà delle costituzioni. Analogamente, non esiste
alcun procedimento automatico che annulli le norme contrarie al diritto
internazionale, né all’interno dell’ordinamento ne esiste uno che annulli le
norme incostituzionali. La risoluzione delle contraddizioni è un processo a
lungo termine che non pregiudica l’ammissione dell’unificazione tra i due
ordinamenti.
Il principio dell’effettività
degli stati particolari, di derivazione diretta del riconoscimento della
sovranità suprema dello Stato particolare, si concretizza sia sul piano della
spazialità che su quello della temporalità. L’ambito di validità di un
ordinamento giuridico statale si estende fino a dove esso è reso legittimo per
mezzo del diritto internazionale. Lo Stato singolo deve dare forma ai suoi atti
coattivi in risposta agli atti illegittimi nella sfera di validità del diritto
internazionale, cosicché diventa possibile una successione contigua di singoli
stati delimitati dai loro ambiti di validità. Gli Stati singoli inoltre,
continuano ad esercitare la competenza su determinate materie fintantoché
l’ordinamento internazionale non gli sottrae la competenza sulla libera
regolamentazione di una determinata materia. Lo Stato non è che un ordinamento giuridico parziale derivato
direttamente dal diritto internazionale, con una pretesa di totalità che spetta
al diritto internazionale. Assimilato ad un organo, parte della comunità
giuridica internazionale, la funzione dello Stato particolare è quella di
costruire, modificare o integrare il diritto internazionale vigente, attraverso
un lavoro di canalizzazione delle norme in senso decrescente. La pattizietà dei
trattati conclusi tra i singoli Stati non è un elemento sufficiente che ne
faccia di questi vere e proprie norme internazionali, la cui produzione spetta
ad un diritto che non sia “delegato” ad uno Stato sovrano particolare, che sia
appunto internazionale e sovranazionale, che produca esclusivamente diritto
internazionale. Allora, il patto bilaterale che lega le volontà di due Stati
contraenti, se non è diritto internazionale può ben essere considerato prodotto
di due organi distinti, parte del processo di canalizzazione. La dottrina pura
del diritto kelseniana ha relativizzato lo Stato, assimilandolo ad un organo
giuridico intermedio il quale va progressivamente ad oggettivarsi per rendersi
parte della comunità internazionale, ha sciolto il dogma della sovranità dello
Stato, mero argomento politico confutabile e non assioma logico
imprescindibile.
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