Alcune
considerazioni :
Un
quarto grado è rappresentato dal diritto internazionale prodotto da trattati
internazionali, il quale ha fondamento su un principio consuetudinario
generale. Dal momento che il diritto internazionale è prodotto dalla
consuetudine formatasi attraverso il consolidamento di comportamenti reciproci
tenuti dagli Stati, esso dovrà considerarsi come fonte fondamentale del diritto
internazionale. La consuetudine tra gli Stati è chiaramente posteriore alla
costituzione degli ordinamenti giuridici dei singoli stati, ma questo non
pregiudica la sua primaria importanza. Difatti, nonostante lo Stato particolare
preceda lo Stato federale (il quale deve essere necessariamente organicistico
per soddisfare la compattazione degli Stati), è necessario proprio quest’ultimo
affinché avvenga il riconoscimento della condizione di “stato membro”.
Analogamente questo ragionamento si applica alla consuetudine.
2) Il secondo punto su cui l’autore si sofferma appare involontariamente anacronistico al giorno d’oggi. Tralasciando i punti che sembrano ormai superati dall’assetto istituzionale europeo moderno, è bene occuparsi degli elementi che è ancora possibile ritenere squisitamente validi; in tal caso è bene citare comunque i punti essenziali, anche se invalidi, di questo aspetto della teoria kelseniana:
2) Il secondo punto su cui l’autore si sofferma appare involontariamente anacronistico al giorno d’oggi. Tralasciando i punti che sembrano ormai superati dall’assetto istituzionale europeo moderno, è bene occuparsi degli elementi che è ancora possibile ritenere squisitamente validi; in tal caso è bene citare comunque i punti essenziali, anche se invalidi, di questo aspetto della teoria kelseniana:
a)
Mancanza
di un organo che produca ed esegua le norme giuridiche : gli organismi
europei convergono già ad assolvere tale compito.
b)
Il
trattato e la consuetudine come uniche fonti del diritto internazionale : oltre
ai trattati esistono le direttive, gli accordi, i protocolli.
c)
Mancanza
di un organo che regoli le controversie internazionali: assolvono a questa
funzione i Tribunali internazionali.
I punti sui quali è utile soffermarsi riguardano il
carattere coattivo del diritto internazionale, la conseguenza di una violazione
ad una prescrizione del diritto internazione, la responsabilità collettiva e
indiretta in conseguenza dell’illecito. Il primo punto suggerisce una stretta
affinità del diritto internazionale con il diritto degli stati membri e in
particolare il carattere coercitivo del diritto il quale lega un fatto ritenuto
dannoso ad un atto coattivo (sanzione) come sua diretta conseguenza. Il secondo
punto presenta delle controversie intrinseche: Kelsen adduce come conseguenza
alla violazione di una norma internazionale lo stato di guerra e la
rappresaglia. L’anacronismo è qui soltanto parziale, ovvero nella direttività e
unicità della guerra come conseguenza. Tuttavia, le forti restrizioni
dell’ambito dei trattati, i vincoli e gli strumenti di recupero degli Stati
attraverso mezzi pacifici sembrano deviare i rischi della guerra immediata.
Ecco il motivo per il quale, probabilmente,la guerra è una realtà che riguarda
più da vicino gli stati “isolati”, i quali non conoscono vincoli
internazionali. Il terzo punto esprime come si esplica la responsabilità dei
cittadini: dapprima nei confronti dello Stato di appartenenza ed ora in
relazione alla comunità degli Stati. Il principio è il medesimo: si tratta di
una dimensione collettiva e indiretta e non al contrario individuale e diretta,
ovvero si rivolge agli stati e indirettamente ai cittadini, di contro invece
alla rappresaglia, la quale ricade sui civili indistintamente e a prescindere
dalla colpa o dal dolo commessi. Il diritto internazionale attribuisce obblighi
ed autorizzazioni agli Stati particolari attraverso norme generali contenute
nei trattati che si rivolgono indirettamente ai singoli individui vincolando
gli ordinamenti degli Stati. Un paragone necessario al fine di chiarire il
rapporto sussistente tra i singoli Stati e l’ordinamento internazionale è
quello che vede da un lato le persone giuridiche e dall’altra l’ordinamento
statale. La persona giuridica è nei confronti dello Stato vincolata
direttamente, indirettamente lo sono i suoi membri. Analogamente, lo Stato
particolare è una “persona giuridica” vincolata direttamente nei confronti
dello Stato sovranazionale, i singoli saranno vincolati direttamente. Tuttavia,
a dire di Kelsen, il diritto internazionale dovrebbe rafforzare la sua tendenza
a regolare in modo diretto il comportamento dei cittadini. Obiettivo ultimo
sarebbe quello di abolire la differenza
tra diritto internazionale e ordinamento statale, con lo scopo di dar vita ad
un sorta di “Stato mondiale” attraverso il soddisfacimento di specifici
requisiti: a) la creazione di un diritto che unifichi e renda omogenei i
diversi indirizzi normativi; b) “l’esigenza gnoseologica di considerare tutto
il diritto un sistema”, per usare le parole dell’autore, ovvero considerare
come norme giuridiche valide entrambi i materiali i quali devono fondersi. Il
secondo punto è controverso: il suo presupposto logico appare inconcepibile dal
momento che esiste la possibilità che una o più norme dei due ordinamenti collidano.
Giacché non può considerarsi come valida e conciliabile una norma che abbia
come contenuto “a” con una “non a” – ovvero che la contraddica – è necessario
un criterio interpretativo valido che cerchi di risolverne le contraddizioni o
che abolisca la norma in questione come proposizione priva di significato (che
dunque non soddisfa la condizione primaria di una norma giuridica). Il processo
interpretativo conduce a due possibili risultati :
a) Uno dei due ordinamenti si subordina all’altro perché trova nell’altro il
fondamento della sua validità.
b) I due ordinamenti equiparati ingaggiano un tertium ens che delimiterà le
loro sfere di effettività.
abbiamo abbandonato i romanzi per il diritto!!!!???
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